Parlo di Francesco Marino Mannoia, uno dei pentiti che mi ha accusato

Ero uscito qualche giorno fa, di buon’ora e di buon animo, per andare verso il mare; per vederlo, per sentire il suo profumo, per stargli vicino e per parlargli.
Mi piaceva molto da giovane, ora da vecchio mi piace ancor di piu’.

Al semaforo un ragazzo nero, silenzioso strillone del “Giornale di Sicilia”, mi offre con tratto educato e gentile il quotidiano che io accetto con piacere anche perché vedo sul cruscotto alcune monete a portata di mano.
Non avrei altrimenti acquistato e letto quel giornale né in verita’ altro, volendo almeno quel giorno stare da solo con me stesso e con il mare.
Invece, non e’ stato cosi’ perché sul giornale era riportata una notizia che, mentre per la maggior parte dei lettori poteva essere oggetto di piu’ o meno benevolo o malevole commento, per me e’ stato motivo di rinnovata tristezza e sofferenza che, ormai da quattordici anni, occupano il mio animo.

La speranza di un momento sereno e di oblio temporaneo di pensieri e sentimenti opprimenti era svanita.
Invece di rivedere il mare azzurro, risentire il suo profumo e riudire la sua voce, sono di nuovo sprofondato, toccando sporche carte ormai ingiallite dal tempo, nella melma maleodorante e repellente di una delle pagine ignominiose della mia vicenda giudiziaria e umana.
La pagina era intestata al criminale mafioso pentito Francesco Marino Mannoia, cosi’ come lo era l’articolo del giornale.

Con ripugnanza ma con forza d’animo, ripercorrero’ questa pagina.

 

I mass media hanno diffuso la notizia che lo Stato Italiano ha offerto al criminale mafioso “pentito” Francesco Marino Mannoia la somma di un milione di euro (2mila milioni di lire!), a titolo di liquidazione per fine rapporto di “collaboratore di giustizia”, dal 1989 ad oggi.

Egli ha rifiutato l’offerta e ha chiesto di usufruire ancora del lauto stipendio mensile ed altri vantaggi, di cui è beneficiario in atto, a spese del nostro Erario.

Sembra che abbia minacciato che, in caso contrario, tornerebbe in Italia dagli U.S.A., ove si trova sotto la protezione di quel Governo, e riprenderebbe la sua attività criminale.

Vinco, non senza difficoltà, la naturale repulsione a parlare di siffatto argomento, motivato soltanto dalla volontà di far di tutto perché il maggior numero di cittadini italiani sappiano cosa è accaduto nella vicenda giudiziaria, che ha sconvolto e devastata la mia esistenza.

Narro fatti certi ed incontestabili, che da nessuno possono essere revocati in dubbio: le opinioni, le valutazioni, le considerazioni, i giudizi li lascio al lettore. Se questi perderà poi un po’ di fiducia nella “Giustizia” del nostro Paese, non è colpa mia!

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Francesco Marino Mannoia, nato a Palermo nel 1951, soprannominato “mozzarella”, entra a far parte della “cosca” mafiosa S.Maria di Gesù , di cui era capo Stefano Bontate, nei primi anni ’70. L’attività criminale prevalente svolta da lui in quegli anni, sino alla data del ”pentimento”, a parte i periodi di carcerazione, consisteva nel fare omicidi e trafficare droga. In altri termini, era un killer e un esperto raffinatore di eroina. Lo dice lui stesso: cfr. verbale dell’udienza del 29.11.1994 del mio processo, pag. 46 “………come uno che ha ammazzato una ventina di persone…….” – Sì, ha detto proprio una ventina di persone, cioè circa 20, perché non ricorda se 20 o 19 o 21……!

Uno di più, uno di meno, non ha importanza perché è un killer.

Per i lettori – credo non pochi – che non conoscono esattamente il significato del termine inglese “killer”, leggo il vocabolario della lingua italiana della Treccani pag.1026 vol. II : killer: ” Sicario, persona che assassina su commissione, per conto cioè di un mandante”.

Ma di attività criminale ben più nefanda si è reso responsabile per anni il Mannoia : raffinatore di droga, cioè trasformatore della morfina base in eroina nei laboratori impiantati e gestiti dalle organizzazioni mafiose cioè dispensatore di distruzione fisica, psichica, mentale di innumerevoli uomini, nella quasi totalità giovani. Altro che “una ventina” di omicidi con revolver o fucile!

Quest’uomo che oggi rifiuta la profferta statale di una così ricca buonuscita, che neanche il più alto funzionario, dopo una vita intera spesa al servizio dello Stato, potrebbe mai sognare di avere, ha avuto una parte non indifferente nella mia vicenda giudiziaria.

Egli ha scritto nel mio processo una delle pagine più oscure e inquietanti che in maniera emblematica assurge a prova della ignominia cui può giungere lo strumento poliziesco-giudiziario del “pentitismo”, qualora sia male interpretato, gestito, utilizzato e valutato.

Il 2 aprile 1993 i Magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta (Procuratore Capo dott. Tinebra e Sost. Procuratori dott Petralia e dott.ssa Boccassini) andarono a New York per incontrare Marino Mannoia e chiedergli qualcosa che potesse indirizzare o aiutare le indagini sulle stragi Falcone e Borsellino di cui si occupavano.

Nella occasione gli chiesero anche di parlare di me cioè di dir loro che cosa sapesse sul mio conto; ero, allora, nel Carcere di Forte Boccea da oltre tre mesi (dal 24 dicembre 1992).

L’illustre pentito, alla esplicita domanda, rispose che su di me non aveva proprio nulla da riferire. Ecco la sua testuale dichiarazione :”Non ricordo di aver mai conosciuto il dott. Bruno Contrada…..né ricordo di aver mai sentito parlare dello stesso come persona legata o comunque vicina a Cosa Nostra. Ricordo solo di aver sentito nominare il dott. Contrada come componente dell’apparato della Polizia che lavorava a Palermo”. Null’altro – Risposta chiara, precisa, inequivocabile, decisa.

Negli anni ’70 e ’80 il Marino Mannoia era stato a Palermo un “grosso criminale” mafioso, killer, trafficante di droga. Negli stessi anni il dott. Contrada era stato a Palermo un “grosso poliziotto” e tale conosciuto negli ambienti perbene e in quelli malavitosi.

Per un siffatto criminale l’essere a conoscenza che un siffatto poliziotto era un colluso con “Cosa Nostra”, un amico di capi della mafia, un dispensatore di favori a mafiosi, un corrotto, un uomo che con la divisa dello Stato faceva parte dell’Antistato, era e doveva sicuramente essere un fatto indimenticabile.! Poteva, certo, in quel momento non ricordare uno dei tanti omicidi commessi, una delle tante partite di droga raffinate e trafficate, uno dei tanti suoi compagni di crimini ma mai e poi mai che il capo della Polizia giudiziaria per anni a Palermo fosse stato uno dei loro, fosse stato un suo complice.

Solo chi è sciocco o in mala fede può non riconoscere tale fatto e verità.

Qualcuno, però, potrebbe obiettare : forse il Mannoia non voleva rivelare una tale eclatante ed esplosiva notizia di cui era depositario ai Magistrati di una Procura non competente (quella di Caltanissetta); l’avrebbe donata poi a quelli della Procura competente (quella di Palermo).

Ma l’obiezione non regge perché proprio il giorno dopo, cioè il 3 aprile 1993, il sig. Marino Mannoia riceve un’altra visita, sempre negli Uffici della Procura del Distretto Meridionale di New York.

Questa volta sono i Magistrati della Procura della Repubblica di Palermo (Procuratore Capo dott. Caselli e sost. Procuratore dott. Lo Forte) che chiedono al grande pentito di dare il suo prezioso contributo conoscitivo o perlomeno orientativo sull’omicidio dell’on. Salvo Lima.

Nell’occasione, così come avevano fatto i loro colleghi nisseni, pongono un’esplicita domanda al Mannoia : cosa ha da dire sul dott. Bruno Contrada.

Risposta :”Di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale, con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi”. Null’altro.

Prima osservazione : io nei panni degli interroganti avrei innanzitutto detto :”Senta, sig. Marino Mannoia, lei dica ciò che sa del dott. Contrada; poi quel che può avere interesse processuale lo stabiliamo noi che siamo a questo deputati”.

Seconda osservazione : io, sempre nei panni degli interroganti, avrei detto : “Senta, sig. Marino Mannoia, noi non le chiediamo di parlarci di un qualsiasi poliziotto a nome Rossi, Bianchi, Vitale, Esposito ma del dott. Bruno Contrada, Capo della Squadra Mobile e della Criminalpol di Palermo, negli anni ’70 e ’80, quando lei era mafioso, latitante, killer, trafficante di droga, etc…, a Palermo negli stessi anni.

Quindi, bando alle ciancie, e dica quel che sa del dott. Bruno Contrada perché non può confonderlo con nessun altro”.

Allora quale è la conclusione da trarre da queste domande e risposte del 2 e 3 aprile 1993 a New York? Che Marino Mannoia nulla sapeva e nulla quindi aveva da dire su di me. E nulla dirà per tutto il 1993, così come aveva, peraltro, fatto negli anni precedenti, dall’ottobre del 1989, data del suo pentimento.

Ma queste dichiarazioni di un pentito di sì alto rango, considerazione e attendibilità non costituivano fatti e circostanze a favore di persona sottoposta ad indagine (ai sensi dell’art. 358 c.p.p.), cioè a mio favore? Ciò, specie in considerazione del fatto che io ero accusato, tra l’altro, di rapporti anomali con il capo mafia Stefano Bontate e Marino Mannoia era appunto uno dei suoi più stretti, intimi e fedeli collaboratori in misfatti. Nessuno più di lui poteva e doveva essere al corrente di tali rapporti.

Questi verbali, anzi stralci o frammenti di verbali, redatti dal P.M. il 2 e il 3 aprile 1993, non furono portati a conoscenza né del Tribunale che, dall’aprile 1994 in poi, mi avrebbe giudicato né della mia difesa. Quello del 3 aprile, redatto dalla Procura della Repubblica di Palermo, venne fuori soltanto durante il processo di primo grado per una domanda della difesa ed uno “scivolone” del pentito chiamato dall’accusa; il secondo, quello del 2 aprile 1993, redatto dalla Procura di Caltanissetta, soltanto per caso, dopo la conclusione del processo di 1° grado, cioè dopo la condanna, tanto da determinare la Corte di Appello a citare nuovamente il Marino Mannoia per chiarire il suo successivo comportamento.

Occorre qui soffermarsi un momento sull’udienza del 29.11.1994 del processo in Tribunale perché il lettore, non addetto ai lavori, si renda conto di come in giudizio sono tutelati i diritti della difesa anzi dell’imputato.

Quando, durante l’audizione del Mannoia, si venne a sapere del verbale redatto il 3 aprile 1993 a New York, alle opportune e pertinenti domande ed osservazioni non soltanto dei difensori ma anche del Presidente, il P.M. (Sost. Proc. Ingroia) ebbe a dire : “Questo interrogatorio non venne stralciato e trasmesso agli atti del processo Contrada, perché evidentemente venne ritenuto non rilevante ai fini del processo Contrada, poiché non riferiva alcuna circostanza a carico del dott. Contrada”. (verb. Udienza 29.11.1994 pag 117 Trib. Palermo V Sez. Penale – Processo Contrada).

In merito, mentre si può comprendere che il P.M., cioè l’inquirente e accusatore, non vada a cercare e acquisire prove a favore dell’indagato o imputato, non si può, però ammettere che, una volta venutone in possesso in un modo qualsiasi, non le porti a conoscenza, non solo della Difesa ma anche e principalmente dell’Organo giudicante. Eppure così è stato sia per il verbale del 2 che per quello del 3 aprile 1993. Con buona pace della norma di cui all’art. 358 c.p.p.!

Dopo circa un anno, cioè il 27 gennaio 1994, poco prima che iniziasse il processo a mio carico innanzi alla 5^ Sezione del Tribunale, il Procuratore Capo, il Procuratore Aggiunto e due Sostituti Procuratori della Repubblica di Palermo (dottori Caselli, Lo Forte, Scarpinato e Natoli) si recarono negli U.S.A. per interrogare nuovamente Francesco Marino Mannoia su tutta una serie di crimini perpetrati a Palermo negli anni passati. Nella circostanza, dimenticando forse ciò che aveva dichiarato ai Magistrati della Procura di Palermo e di Caltanissetta il 2 e il 3 aprile dell’anno precedente, enunciò accuse a mio carico, che possono così riassumersi :

  • Che tra me e il mafioso Rosario Riccobono era esistito uno stretto rapporto per cui si era diffusa negli ambienti di mafia la voce che il predetto fosse uno “sbirro”, cioè un delatore, un mio “confidente”;
  • Che il mafioso Stefano Giaconia era convinto che il suo arresto a Napoli il 10.06.1975 si era verificato a seguito di una “confidenza” che Riccobono mi aveva fatto;
  • Che l’omicidio di Giaconia, avvenuto il 26.09.1976, era stato voluto principalmente dal Riccobono perché lo aveva accusato di essere uno sbirro;
  • Che Riccobono era mio confidente, perché mi dava informazioni su delinquenti comuni od anche su mafiosi però non “intoccabili”, e viceversa, io ero suo “confidente” perché gli davo notizie su operazioni di polizia;
  • Che tale Angelo Graziano, mafioso scomparso (“lupara bianca”) nel 1977, mi aveva “procurato” un appartamento.

Questo è tutto ciò che ha riferito il Mannoia ai Magistrati di Palermo.

In proposito è sufficiente dire che del presunto mio rapporto con Riccobono ne avevano, sino a quel momento (27.01.1994), già parlato i pentiti Mutolo, Buscetta e Spatola e del presunto, anzi inesistente appartamento procurato da Angelo Graziano, lo stesso Mutolo.

Questi argomenti, sin dall’inizio della mia vicenda giudiziaria (Natale 1992), erano stati ampiamente e ripetutamente diffusi dai mass-media (quotidiani, periodici, televisione, radio) non soltanto nazionali ma anche esteri.

Il Marino Mannoia non può non esserne venuto a conoscenza ed ha pensato bene, quel 27 gennaio 1994, o qualcuno glielo ha fatto pensare, che anche lui dovesse dare un’autorevole conferma (non era egli un “pentito” di prima classe?) alle stesse accuse dei suoi colleghi, onde realizzare la “convergenza del molteplice”.

Che ciò sia vero, se ne ha conferma alla udienza del 29 novembre 1994, quando il Mannoia venne a testimoniare al mio processo. Egli confermò ciò che aveva riferito negli U.S.A. ai P.M. il 27 gennaio 1994 (rapporto con Riccobono – appartamento di Angelo Graziano) ma aggiunse una nuova accusa :essermi io interessato per fare avere la patente di guida a Stefano Bontate.

Perché non lo disse il 27 gennaio 1994? Non lo disse perché ancora non lo aveva detto un altro pentito, il mafioso Cancemi Salvatore. Questi fu sentito al mio processo in Tribunale all’udienza del 28 gennaio 1994, cioè dopo il 27 gennaio 1994 (interrogatorio di Mannoia in U.S.A.) e prima del 29 novembre 1994 (testimonianza di Mannoia in Tribunale).

Solo in questa sede Mannoia può parlare della patente di Stefano Bontate e ne parla, con pedissequo adeguamento, per dare conferma all’accusa del Cancemi, così come aveva fatto per Mutolo, Spatola e Buscetta.

Questi sono i sistemi e i meccanismi del “pentitismo” qualora non opportunamente e correttamente controllato e gestito. Un pentito enuncia un’accusa, un altro pentito la ripete, un altro ancora la conferma e così via.

In tal modo si ottiene “la convergenza del molteplice” o la “molteplicità convergente” e si raggiunge finalmente la prova di cui all’art. 192 c.p.p.- Che poi l’accusa abbia valore zero e parimenti la ripetizione e la conferma, a nulla vale.

Zero più zero più zero non fa zero, ma 1 o 2 o 3……

L’ignoranza della più elementare aritmetica utilizzata per l’assurdo teorema giudiziario……..

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Solo allo scopo di far conoscere all’ignaro lettore, non “addetto ai lavori” il modo di comportarsi dei collaboratori di giustizia, riporto un passo del verbale dell’udienza del 29 novembre 1994 di cui ho sopra parlato.

* Parla Mannoia:”…..quando mi fu chiesto (dai Magistrati della Procura di Palermo n.d.r.) se sapevo qualcosa sul conto del dott. Contrada, io quasi quasi stavo dicendo, scusate alla Corte, “vaffanculo!”

Aveva prima ricordato che l’interrogatorio su altri argomenti si era concluso all’una di notte ed egli era stanco, stressato, sfinito.

Naturalmente fu rimproverato dal severo Presidente :”Lei cerchi di usare dei termini consoni al posto ove lei si trova” (pag.40 verb. Ud. 20.11.1994). *

La Corte di Appello di Palermo – 2^ Sez. Pen. – presieduta dal dott. Gioacchino Agnello, dopo aver letto i motivi di appello avverso la sentenza di condanna, in accoglimento della richiesta della mia Difesa, che aveva messo in risalto l’anomalia del comportamento del “pentito”, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel dibattimento processuale, decise di sentire anche nel processo di appello il Marino Mannoia che fu chiamato all’udienza del 20 maggio 1999.

Occorre ora riportare alcuni concetti espressi dal collaborante, con termini inequivocabili, nel corso della sua deposizione al primo processo di appello. Essi sono di notevole valore ai fini della interpretazione e valutazione da attribuire alle propalazioni dei pentiti, specie se “de relato”.

*……..qua si parla di due fatti molto delicati perché il dott. Bruno Contrada, con tanto rispetto per questa persona, non è che è tanto di meno dell’onorevole Andreotti, perché il 2 si parla di Contrada, il 3……..così dicendo che è un funzionario della Questura di Palermo, il 3 si parla di Andreotti.

A distanza di tempo si ritorna a parlare del dott. Contrada. Sono due personaggi abbastanza illustri per quanto riguarda la struttura dello Stato e quindi questa situazione non è che mi fa tanto onore a ricordare solo che è un funzionario della Questura di Palermo e a distanza di mesi ricordarmi di alcuni fatti che avevo sentito da Bontate e via discutendo. Ma questa per me è la mia verità, poi spetta alla S.V. stabilire se è o non è la verità”. (pag.15 verbale udienza 20.05.1999 – processo di appello –II Sez..Pen.Corte Appello Palermo)

* A me personalmente il dott. Contrada non mi ha favorito, personalmente a me non mi ha agevolato in niente, io non l’ho mai conosciuto fisicamente nel senso che siamo stati a contatto insieme. Io quello che ho sentito dagli altri ho riferito, non ho niente contro il dott. Contrada e mi auguro che tutto quello che ho sentito fossero chiacchiere e questa persona sia riabilitata con tutta la dignità……..” (pag.22 verbale udienza 20.05.1999 – processo di appello –II Sez.Pen. Corte Appello Palermo)

* E siccome è capitato, signor Presidente, io devo dire la verità, perché non sono qui………, mi sono stancato, sono passati 10 anni e non mi va ancora di presentarmi in aula e continuare ancora con questa storia che mi sembra la storia infinita, mi scusi signor Presidente, le chiedo perdono per queste mie parole. Non è che tutto quello che dicono in “Cosa Nostra” sia sempre oro colato o sia l’onestà in persona per chi parla”.

Alla obiezione od osservazione del Presidente:”Non c’è l’obbligo di dire la verità in Cosa Nostra?”

Marino Mannoia esclama:

* Ma quale obbligo, finiamo con queste chiacchiere, l’obbligo è a convenienza”. (pag.25 verbale udienza 20.05.1999 – processo di appello –II Sez. Pen. Corte Appello Palermo)

* Ora non è che voglio dire che Bontate mi diceva sempre la verità oppure a volte Bontate mi mentiva, ma certamente per qualsiasi essere umano che faccia parte di questa organizzazione è palesemente chiaro che è villantoso vantarsi di amicizie altolocate, specie se possono essere che riguardano, che siano all’esterno della struttura e che appartengono alle istituzioni”. (pag.32 verbale udienza 20.05.1999 – processo di appello –II Sez. Pen. Corte Appello Palermo)

* ………..perché se un collaboratore è infame e dice una qualcosa a volte è difficilissimo poter risalire alla verità se non vi sono veramente dei riscontri che lo possono smentire. Quindi il collaboratore a volte può diventare un infame pericolosissimo ma per fortuna ci sono bravi avvocati, bravi procuratori e in special modo bravissimi presidenti che gestiscono le dichiarazioni”. (pag.33 verbale udienza 20.05.1999 – processo di appello –II Sez. Pen. Corte Appello Palermo)

* Io ho saputo dopo la scomparsa di Saro Riccobono, perché prima non lo dicevano, ho saputo che Rosario Riccobono era confidente di Contrada”. (pag.21 verbale udienza 20.05.1999 – processo di appello –II Sez. Pen. Corte Appello Palermo)

In sintesi, il Marino Mannoia ha dichiarato:

  • di non sapere nulla, per cognizione diretta, del dott. Contrada con il quale non ha avuto mai alcun rapporto;
  • le cose che ha riferito, anzi alle quali ha accennato, sul dott. Contrada le ha sapute “de relato”, cioè da Stefano Bontate, il quale evidentemente non può né confermare né smentire essendo morto sin dal 1981;
  • che non è vero che quando un mafioso riferisce o confida ad un altro mafioso qualcosa dice e deve dire sempre la verità; quindi non può giurare che Bontate stesso o altri abbiano detto cose vere;
  • che è difficile smentire un collaboratore mentitore e calunniatore a meno che non vi siano sicure prove in contrario;
  • che negli ambienti di mafia circolava la voce che Rosario Riccobono era un “confidente” del dott. Contrada;
  • che le cose da lui riferite sul dott. Contrada si rivelassero soltanto chiacchiere e che lo stesso fosse quindi scagionato “con tutta la dignità”.

E’ necessario dire ancora qualcosa di questo emblematico personaggio giudicato talvolta “fonte di verità!, talvolta “emerito bugiardo”. Ciò perché tanti cittadini italiani – credo purtroppo la maggior parte – non conoscono le vicende relative alla mafia e all’antimafia, la cui conoscenza resta, spesso o quasi sempre, limitata agli “addetti ai lavori”………..

Quante persone sanno che il sig. Francesco Marino Mannoia, nel corso di un processo svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, ebbe l’ardire di affermare :” Il giudice Rocco Chinnici era nelle mani della “famiglia mafiosa di Misilmeri”?

Il Consigliere istruttore Rocco Chinnici fu massacrato – come noto – insieme con la sua scorta nell’attentato dinamitardo del 29 luglio 1983 in via Pipitone Federico a Palermo.

Riporto qui di seguito la dichiarazione resa in proposito dall’avvocato Crescimanno, legale di parte civile nel processo per la strage : “E’ una dichiarazione assolutamente incredibile. In un panorama in cui i collaboratori hanno parlato di tutto e di tutti, e non sempre a proposito, di Chinnici hanno sempre segnalato l’assoluta inflessibilità e linearità nella conduzione del suo lavoro”. (cfr. articolo sul Giornale di Sicilia del 15 giugno 2000, siglato R.Ar. intitolato “Da Marino Mannoia veleni su Chinnici”

Qualcuno si è posto la domanda del perché il Mannoia, pentito di “prima categoria” sin da ottobre del 1989, soltanto undici anni dopo (giugno 2000) fa la devastante rivelazione sul Giudice assassinato dalla mafia? Perché se ha osato infangare a tal punto la memoria di un Caduto nella lotta contro la mafia non è stato perseguito, privato del programma di protezione e del lauto stipendio statale e ricacciato nella patrie galere?

Non risulta che alcuno (familiari, magistrati, servizio protezione pentiti etc.) abbia intentato azioni giudiziarie contro il calunniatore.

Narro, tra i tanti, un altro significativo episodio riguardante “mozzarella”.

Nel 1994, dinanzi la 1^ Sezione penale del Tribunale di Palermo, presieduta dal dott. Salvatore Scaduti, si svolse il processo a carico di mafiosi, di cui alcuni di rilevante spessore criminale quali Michele Greco, Giovan Battista Pullarà, Salvatore Lo Piccolo etc.., accusati dal pentito Mannoia della rapina avvenuta nel 1978 al campo di tiro a volo dell’Addaura di Palermo.

Gli imputati, sia boss che gregari, furono tutti assolti. (cfr. “Giornale di Sicilia 10 ottobre 1994 pag.7). Nella sentenza fu scritto :

” Diverse incongruenze logiche e fattuali che indubbiamente non depongono per la formulazione di un giudizio di piena e indiscussa attendibilità del collaborante”.

Ma di immensa rilevanza è il monito con il quale si chiuse la sentenza di assoluzione :

” Si pensi a quanto rischiosa e insicura sarebbe un’affermazione di responsabilità nei confronti di un chiamato, qualora il chiamante, proprio perché effettivo esecutore del delitto, sia in grado di fornire una ricostruzione dettagliata e riscontrata del fatto e tuttavia indichi tra i suoi complici anche ed esclusivamente degli innocenti”.

Il chiamante era Francesco Marino Mannoia.

Il Giudice che emanò la sentenza era il dott. Salvatore Scaduti, Presidente della 1^ Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna a mio carico.

Nella sentenza, in corso di elaborazione, cosa si dirà di Francesco Marino Mannoia, uno dei miei accusatori?

Non posso non ricordare sull’argomento, infine, ciò che il Mannoia, nel corso del processo di primo grado, ha compiuto nei confronti del dott. Vincenzo Speranza che per molti anni era stato al mio fianco alla Squadra Mobile di Palermo ed attualmente è ancora impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità, quale Questore di Reggio Calabria.

Egli è uno dei più valorosi e integerrimi funzionari di polizia che io abbia conosciuto.

Quando fui arrestato, a Natale del 1992, era dirigente della Squadra Mobile di Catania, con accenti accorati e indignati dichiarò alla stampa :” Ma quali rapporti con la mafia. Conosco Bruno Contrada da circa venti anni e so quale è il suo spessore di uomo e di poliziotto. Ho lavorato con lui alla Squadra Mobile di Palermo e non credo alle accuse lanciate dai pentiti contro un uomo che ha fatto della lotta alla mafia uno dei suoi scopi di vita”. (cfr. Giornale di Sicilia – 4 gennaio 1993 – articolo di A.V. “Catania, parla il capo della Mobile “Contrada mafioso ? E’ assurdo”.)

Allora, nel leggere quell’articolo, temetti che Enzo Speranza avrebbe pagato il suo leale e coraggioso comportamento.

Accadde, poi, un fatto incredibile e imprevedibile : Marino Mannoia alla udienza del 29 novembre 1994 del mio processo in Tribunale accusò il dott. Speranza di essere amico del capomafia Stefano Bontate nonché di atti di corruzione e favoreggiamento di mafiosi (lui stesso, Mannoia).

Questa accusa, infondata e infame, fu lanciata contro il funzionario di polizia, allora dirigente del Centro Criminalpol della Sicilia orientale, un mese prima che lo stesso, citato a difesa, venisse in udienza a testimoniare. Il dott. Speranza rese la sua testimonianza al mio processo quale indagato di reato connesso, essendo inquisito anche lui per concorso esterno in associazione mafiosa, appunto per le accuse del delinquente pentito.

Il dott. Speranza potè provare che il fatto di favoreggiamento e corruzione di cui l’aveva incolpato il Mannoia sarebbe avvenuto due anni dopo il suo trasferimento da Palermo. La sua posizione giudiziaria fu archiviata.

Potrei raccontare ancora qualche cosa di Marino Mannoia ma non posso abusare troppo della pazienza del lettore il quale, a questo punto, sarebbe più che giustificato se pensasse che nel mio animo nutra risentimento, astio o rancore nei confronti del delinquente – mafioso – pentito – calunniatore di cui ho parlato.

Ma non è così : sarebbe inutile e sciocco prendersela con le armi che vomitano piombo o fango.

La colpa ricade su chi possiede, maneggia e usa male o maldestramente i micidiali strumenti di morte fisica o morale : armi da fuoco o pentiti!

Concludo qui il mio discorrere su Marino Mannoia che ha contribuito, con le sue propalazioni menzognere e calunniose, alla mia sofferenza giudiziaria e mi ha privato, in ultimo, di un piacevole incontro con il mare.

Chissà se, avendo la ventura di leggere ciò che ho scritto, spontaneamente o su suggerimento altrui, non gli sovvenga qualche altra cosa su di me, quale per esempio l’aiuto prestatogli nell’impastare un pentolone di eroina o nello stendere a terra, a fuoco incrociato e ripetuto, qualcuno dei venti, più o meno, uomini da lui “stutati”.*

Bruno Contrada

* In siciliano “stutato” significa ucciso.

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